Volete sapere quanti punti avete sulla vostra patente?
Se non vi hanno mai contestao infrazioni adesso avete più di 20 punti; 2 ogni due anni dall’entrata in vigore del regolamento avvenuto il 30 giugno 2003.Se invece avete fatto delle infrazioni che hanno portato alla decurtazione dei punti questi vengono tolti effettivamente dall’anagrafe nazionale solo dopo che avete pagato la multa e quindi è stato chiuso il verbale. A prova di ciò vi arriverà a casa una sorta di estratto conto che vi comunicherà la decurtazione ufficiale e il numero di verbale di riferimento. Con quel documento in mano poi può essere effettuato il corso di recupero punti.
Se comunque qvete dei dubbi per verificare il vostro saldo punti potete contattare il seguente numero verde: 848.782.782 (1 scatto alla risposta, vale come telefonata urbana) tenendo sottomano il numero della vostra patente di guida; oppure collegandosi al sito WWW.ILPORTALEDELLAUTOMOBILISTA.IT ed iscrivendosi.
In pratica, tutti i titolari di patente italiana (o membri dell’UE con residenza in Italia e dunque con patente convertita) dal 30 giugno 2003 hanno ricevuto un “bonus” virtuale di 20 punti. Chi commetterà infrazioni al codice stradale, oltre ad una sanzione pecuniaria, sarà assoggettato alla decurtazione di un certo numero di punti, variabile a seconda della gravità dell’infrazione commessa.
I punti possono essere recuperati tramite i corsi di recupero tenuto dalle autoscuole. Passati 2 anni dal compimento dell’ultima infrazione, i punti ritornano comunque a 20.
Mettiamo a disposizione anche una circolare interna, spesso consultata anche dagli agenti del traffico, per orientarsi sulla materia e che chiarisce alcuni dubbi. Per ulteriori informazioni potete sempre consultarci al numero 0457101492 o con e-mail info@autoscuoladuetorri.net .
circolare-interna
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto concernente le regole legate alle regole dei veicoli di interesse storico e collezionistico
Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:
1)l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
2)la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
3)la revisione periodica.
Riportiamo nel link qui sotto il decreto perchè possiate consultarlo
veicoli_storici
FURTO E SMARRIMENTO
Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità. Quest’ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.
Entro questo termine l’interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall’interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri).
VALIDITA’, DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITA’ (RINNOVO) DELLA PATENTE
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni.
Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età.
Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di euro 5,16 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Munendosi di una marca da bollo di euro 10,33 e portando con sé il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.).
Più semplicemente comunque puoi recarti presso la nostra scuola ed effettuare la visita medica nella nostra sede tutti i martedì alle ore 20:30 e penseremo noi a tutti i documenti.
A seguito della visita con esito positivo, l’autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all’estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all’interessato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile. Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno euro 131 nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada).
Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria di almeno euro 2.065; il veicolo è inoltre colpito da “fermo amministrativo” (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno euro 328. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D.
Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno euro 131 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).
Dalla data di superamento dell’esame decorrono due limiti per i neo patentati:
- i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un’età non inferiore ai 21 anni;
- i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all’ora sulle autostrade ed i 90 km all’ora sulle strade extraurbane principali.
L’autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all’aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l’estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore.
Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera “P” (principiante). La lettera “P”, da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente.
Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.
Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli.
Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto “foglio rosa” (l’autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d’esame.
Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l’esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.
Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
REQUISITI NECESSARI PER CONSEGUIRE LA PATENTE
- fisici e psichici
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.).
Per alcune particolari categorie di persone
(mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l’esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.
- morali
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
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