La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC); ormai denominata DDT(dipartimento dei trasporti).
E’ possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. A tale proposito la procedura da seguire è stata recentemente resa più semplice in quanto i candidati che vorranno sostenere l’esame presso un ufficio provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E’ obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:
- quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
- ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Per riottenere la patente occorre di nuovo sostenere gli esam
La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l’interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti.
Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l’interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso.
La patente viene inoltre sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente.
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
La revisione può essere anche tecnica (rieffettuare l’esame di teoria in modo orale e quello di guida) qualora sorgano dubbi sulla capacità di guida o sulla conoscenza delle norme del codice della strada. Guidare senza sottoporsi alla visita o all’esame implica una sanzione e il ritiro della patente.
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 27/06/2003
Fonte: http://www.governo.it/
Consiglio dei ministri n.113 del 27 giugno 2003
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
In apertura dei lavori, il Presidente Berlusconi ha illustrato le linee direttrici del programma per il prossimo semestre italiano di Presidenza dell’Unione europea che il Consiglio ha approvato e apprezzato.
Successivamente sono stati deliberati i seguenti provvedimenti:
su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi:
- un decreto-legge che, in attesa del generale riordino del Codice della strada, nonché in vista dell’incremento della mobilità che si verifica in corrispondenza dell’estate ed in rapporto alle notizie allarmanti relative all’elevato tasso di incidentalità che caratterizza l’Italia, modifica alcune norme sulla circolazione. Queste le principali disposizioni:
POLIZIA STRADALE: razionalizzate le competenze in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale con estensione anche alla polizia provinciale, penitenziaria e forestale;
CICLOMOTORI: rinviate al 1° luglio 2004 le disposizioni relative alla targatura dei ciclomotori; da tale data sarà possibile trasportare un secondo passeggero se espressamente indicato nella carta di circolazione;
PATENTE: diventano definitivi i provvedimenti di sospensione e revoca della patente per difetto di requisiti psicofisici e viene introdotta la patente a punti (vedi allegato TABELLA PUNTEGGI);
SANZIONI VARIE: revisionate ed inasprite alcune sanzioni in materia di: circolazione contromano; attraversamento di incrocio con semaforo rosso (con sospensione della patente in caso di recidiva); sorpassi vietati (con sospensione della patente per i casi più gravi); utilizzo del telefono cellulare durante la guida; mancata precedenza ai pedoni; mancato utilizzo della cintura di sicurezza, con sospensione della patente per 15 giorni in caso di recidiva; prevista altresì una sanzione specifica per il conducente che lascia il motore acceso durante la sosta;
DISPOSITIVI DI VISIBILITA’: in caso di necessità di presegnalazione di veicolo fermo per avaria sarà obbligatorio utilizzare dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile chi provvede al segnalamento;
CASCO: introdotto l’obbligo del casco anche per conducenti di tricicli e quadricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa; aumentata la sanzione in caso di mancato utilizzo (previsto anche il fermo del veicolo);
AUTOTRASPORTO: prevista la riacquisizione di un maggiore punteggio nei corsi di aggiornamento per la patente a punti; previste inoltre strisce riflettenti per veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva superiore alle 3,5 t; inasprite le sanzioni per i conducenti che non rispettino i limiti temporali di guida, di riposo e di pausa; previste anche particolari e severe verifiche e controlli per i veicoli muniti di cronotachigrafo e di limitatore di velocità (revoca della patente in caso di alterazione del limitatore);
FARI: introdotto l’obbligo di tenere accesi i fari anabbaglianti (o, per i veicoli che ne sono dotati, le luci di marcia diurna) anche di giorno su tutte le strade extraurbane; VEICOLI NON ASSICURATI: vengono semplificate le procedure di sequestro del veicolo;
NOTIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI: disciplinati in modo più organico i casi in cui è consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione;
ALCOOL E STUPEFACENTI: la polizia stradale potrà effettuare accertamenti preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di verificare che non sussistano tracce di abuso di sostanze alcoliche o di uso di sostanze stupefacenti. Previsti controlli anche su conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. Per i conducenti professionali i test positivi consentiranno la revoca della patente. Il conducente dovrà sottoporsi a test medici tesi ad accertare che non sia etilista cronico …omissis…
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