DIVIETI DI CIRCOLAZIONE VEICOLI PESANTI

INSERIAMO DI SEGUITO L’ARTICOLO CON I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOCARRI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7,5t

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DDL sicurezza stradale…adesso è legge!

Mercoledi 28 luglio a palazzo Madama si è provveduto alla votazione finale dell’ormai spesso citato ddl 1720 recante disposizioni urgenti per la sicurezza stradale.

Il testo contiene molte modifiche, (circa 80 articoli del C.d.S) delle quali ne avevamo parlato anche durante le varie fasi dell’iter parlamentare, tutte legate alla sicurezza stradale, anche se di alcune non se ne capisce la necessità, come l’aumento dell’età limite per la guida di autubus ed autocarri: da 65 a 68, e anche la decurtazione di soli 3 punti se il limite di velocità viene superato dai 10 ai 40 Km/h, di 5 punti se superato dai 40 ai 60 Km/h, e 10 punti per chi supera il limite di oltre 60Km/h; un allegerimento non utile per contenere i troppi sforamenti dei limiti che si vedono sulle strade.

Molte sono anche le novità per i neopatentati i quali avranno un tasso alcolico pari a 0 g/l come chi guida veicoli di massa complessiva superiore a 3,5t, una limitazione alla guida di 55Kw/t (potenza riferita alla tara) e comunque non potranno guidare veicoli superiori ai 70 Kw di potenza.

Il foglio rosa a 17 anni per chi è già in possesso di una patente, con la possibilità quindi di esercitarsi alla guida dopo aver fatto 10 ore di guida con un istruttore abilitato anche in autostrada e anche in condizioni di visione notturna. Per molti degli emendamenti riguardanti queste e molte altre nività dovranno essere emanati dei regolamenti che determineranno le procedure per attuare questo nuovo genere di sistema, ma le linee guida oramai sono tracciate.

Una verifica finale dopo la frequentazione dei corsi recuperopatente, che almeno obbligherà un aggiornamento più completo chi frequenatva questi corsi;

Vi invitiamo comunque a leggere se vi interessa il PDF che contiene tutti gli articoli approvati per un vostro aggiornamento e per una più completa panoramica…..

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Bollino Blu

Il Bollino Blu è un bollino autoadesivo di colore blu, valido su tutto il territorio nazionale, che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti dell’autoveicolo.   L’autofficina autorizzata lo rilascia a seguito del controllo, con esito positivo, dei gas di scarico. L’officina deve punzonare il mese di effettuazione del controllo e applicare il bollino sul parabrezza del veicolo interessato. Unitamente al bollino blu viene rilasciata all’automobilista la stampata prodotta dall’analizzatore, che dovrà essere conservata a cura dell’automobilista stesso ed esibita in caso di controllo.

L’ordinanza di riferimento è la n. 1673 del 27 dicembre 2006

Attenzione perchè il bollino spesso è connesso con attività specifiche di Comuni e Regioni. Quindi informatevi presso i rispettivi siti web delle realtà locali di cui fate parte.

Per quanto riguarda il Veneto possiamo dire che:

Devono avere il Bollino Blu gli autoveicoli di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto, come segue:

– gli autoveicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988 devono fare il bollino blu con      cadenza semestrale;

– gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 devono fare il bollino blu con          cadenza annuale;

– gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 luglio 2004 dovranno fare il primo bollino blu    alla prima revisione e successivamente con cadenza annuale. Tuttavia nulla vieta di farlo    prima, anzi, è consigliabile in quanto un auto in perfette condizioni (e quindi con gas    di scarico nella norma), funziona meglio, inquina meno e consuma meno.
il costo del controllo dei gas di scarico ammonta a Euro 10,00 IVA inclusa.

 

Sono esenti invece:
 
– i veicoli a motore immatricolati successivamente al 1 luglio 2004 di proprietà di    persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto fino alla    prima revisione prevista
– autovetture registrate come storiche nell’apposito albo
   autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 d.lgsl. 30.4.92 n. 285 (autoveicoli    delle forze armate) ed altri autoveicoli con targa non civile in genere
   veicoli a trazione  elettrica, ibrida  o esclusivamente a gas metano o gpl.

 

Chiunque non osservi il divieto nel centro abitato è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art.7 comma 13 del d.lgs. 30 aprile1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni,
Chiunque non osservi il divieto al di fuori del centro abitato è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art.65 ter comma 5 della legge regionale 16 aprile 1985 n.33, disciplinata dalle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 dicembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni.

Non è sanzionabile l’auto in sosta se sprovvista di bollino blu.

Fonte: Comune di Verona