April 2, 2010
Il Bollino Blu è un bollino autoadesivo di colore blu, valido su tutto il territorio nazionale, che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti dell’autoveicolo. L’autofficina autorizzata lo rilascia a seguito del controllo, con esito positivo, dei gas di scarico. L’officina deve punzonare il mese di effettuazione del controllo e applicare il bollino sul parabrezza del veicolo interessato. Unitamente al bollino blu viene rilasciata all’automobilista la stampata prodotta dall’analizzatore, che dovrà essere conservata a cura dell’automobilista stesso ed esibita in caso di controllo.
L’ordinanza di riferimento è la n. 1673 del 27 dicembre 2006
Attenzione perchè il bollino spesso è connesso con attività specifiche di Comuni e Regioni. Quindi informatevi presso i rispettivi siti web delle realtà locali di cui fate parte.
Per quanto riguarda il Veneto possiamo dire che:
Devono avere il Bollino Blu gli autoveicoli di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto, come segue:
– gli autoveicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988 devono fare il bollino blu con cadenza semestrale;
– gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 devono fare il bollino blu con cadenza annuale;
– gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 luglio 2004 dovranno fare il primo bollino blu alla prima revisione e successivamente con cadenza annuale. Tuttavia nulla vieta di farlo prima, anzi, è consigliabile in quanto un auto in perfette condizioni (e quindi con gas di scarico nella norma), funziona meglio, inquina meno e consuma meno.
il costo del controllo dei gas di scarico ammonta a Euro 10,00 IVA inclusa.
Sono esenti invece:
– i veicoli a motore immatricolati successivamente al 1 luglio 2004 di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto fino alla prima revisione prevista
– autovetture registrate come storiche nell’apposito albo
autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 d.lgsl. 30.4.92 n. 285 (autoveicoli delle forze armate) ed altri autoveicoli con targa non civile in genere
veicoli a trazione elettrica, ibrida o esclusivamente a gas metano o gpl.
Chiunque non osservi il divieto nel centro abitato è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art.7 comma 13 del d.lgs. 30 aprile1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni,
Chiunque non osservi il divieto al di fuori del centro abitato è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art.65 ter comma 5 della legge regionale 16 aprile 1985 n.33, disciplinata dalle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 dicembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni.
Non è sanzionabile l’auto in sosta se sprovvista di bollino blu.
Fonte: Comune di Verona

Commenti